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Bevande spiritose in UE

Aggiornamento: 17 mag

Etichette e regole



Oggi l'etichetta è il mezzo di descrizione e d’informazione dei prodotti per il pubblico ed è utilizzato per differenziarsi dalla concorrenza, infatti le scelte che portano a preferire un prodotto a un altro non sono più solo di tipo monetario o salutare ma anche e soprattutto influenzate dalla presentazione del prodotto e quindi dal suo packaging. È emerso che il 70% dei consumatori davanti a una selezione di vini farà la sua scelta d’acquisto solo in base al packaging e al design della bottiglia.


Ma non è sempre stato così

Nei primi anni del XIX secolo, visto l'aumento dei prodotti in commercio, l’aggiunta di un segno distintivo da riportare sul prodotto confezionato fu una scelta tattica fondamentale per il produttore. Non solo si poteva distinguere e riconoscere più facilmente un prodotto ma si dava la possibilità all’acquirente di fidelizzarsi e compiere scelte sempre più consapevoli.


Nonostante questa innovazione, il consumatore non era informato sui possibili rischi o sulla qualità e quantità degli ingredienti contenuti. Infatti, fino ai primi anni cinquanta del XX secolo, nel campo alimentare dilagarono frodi e sofisticazioni, aiutate da una legislazione arretrata dove anche i prezzi non erano controllati e non avevano nessun rapporto con la qualità.


«Per merito poi dell’Unione Nazionale Consumatori italiana, costituita nel 1955, furono proposte alla Commissione Europea modifiche alle normative vigenti dell’epoca. Alcuni esempi frutto del loro impegno: norme per la classificazione e la vendita degli oli d’oliva; le norme con cui si è stabilita una lista dei coloranti e degli additivi chimici non nocivi in sostituzioni di quelle che consentivano l’impiego di qualunque componente; norme sulla tutela delle denominazioni d’origine dei vini; discipline dell’igiene degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari; sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici; sulla data di scadenza degli alimenti; sulla produzione, la vendita, il confezionamento e l’etichettatura dei surgelati».


Negli anni successivi, il continuo aumento dei consumi ha indotto i produttori a farsi conoscere con un segno distintivo del loro prodotto, l’etichetta, attraverso una precisa descrizione degli ingredienti usati, stimolando così la curiosità degli acquirenti.

Negli ultimi decenni, le normative dell’Unione Europea hanno ancor più preteso di far conoscere ai consumatori non solo la semplice descrizione degli ingredienti usati, ma anche molte altre caratteristiche, pregi e suggerimenti, affinché il prodotto possa incontrare i gusti e quindi l’apprezzamento di un pubblico più vasto. Con le ultime normative l’etichetta è diventata quindi non solo una proposta commerciale ma anche un sinonimo di garanzia.

Per raggiungere l’obiettivo di proteggere i consumatori e tutelare la libera circolazione delle merci assicurando il funzionamento del mercato interno, si è giunti all’approvazione dei Regolamenti (UE) 2019/787 e (UE) 2011/1169.


La legge

I due regolamenti stabiliscono precisamente sia i criteri della produzione delle bevande spiritose sia le indicazioni obbligatorie da inserire in etichetta che andranno poi a facilitare la scelta al consumatore finale. Questo perché c’è sempre stato il bisogno di raggiungere un livello elevato di protezione dei consumatori per evitare pratiche ingannevoli dovute al grande impatto economico che avrebbero a livello internazionale.


Cos'è una bevanda spiritosa?

“Per bevanda spiritosa s’intende una bevanda alcolica destinata al consumo umano, aventi caratteristiche organolettiche particolari e un titolo alcolometrico minimo del 15% (o volume alcolico), prodotta mediante distillazione in presenza o meno di aromi di prodotti fermentati naturalmente o mediante macerazione di materie vegetali in alcol etilico di origine agricola o mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con altre bevande spiritose o con alcol etilico o con altre bevande”.


E la sua etichetta?

Le bevande spiritose devono obbligatoriamente riportare in etichetta e nello stesso campo visivo:

Il volume alcolico effettivo che è espresso in «% vol.» e può essere preceduto dal termine «alcol» o dall’abbreviazione «alc.» ed è determinato a 20 °C.

La quantità netta che deve essere espressa, secondo i casi, utilizzando il litro, il centilitro o il millilitro. Nella categoria bevande spiritose sono solo 9 i valori ammessi in ml: 100 - 200 – 350 - 500 – 700 – 1000 – 1500 – 1750 – 2000. Per le quantità inferiori a 100 ml o superiori a 2000 ml, il produttore può scegliere il formato di vendita che preferisce.

La denominazione di vendita che è il nome del prodotto come previsto dalla legge e permette di conoscere l’effettiva natura in modo da poterlo distinguere dai prodotti simili con i quali potrebbe essere confuso. (es. Rum, Vodka, Gin, Bitter)

Il Regolamento (UE) 2019/787 (da pagina 31) mostra le principali categorie di bevande spiritose e per ognuna vengono precisati i metodi di produzione che comprendono, oltre agli ingredienti permessi, la rispettiva gradazione alcolica, il tempo di invecchiamento, il numero e metodo di distillazioni, la presenza o assenza di aromi e altre sostanze che possono influire nella natura del prodotto


Un esempio: "London gin"

Old Gin label - Circa 1927

  1. Il London gin è un gin distillato che soddisfa i seguenti requisiti:

  2. è prodotto esclusivamente da alcole etilico di origine agricola, con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl di alcole al 100 % vol., il cui aroma è dovuto esclusivamente alla distillazione di alcole etilico di origine agricola, in presenza di tutti i materiali vegetali naturali impiegati;

  3. ha un titolo alcolometrico pari o superiore a 70 % vol.;

  4. qualsiasi altro alcole etilico di origine agricola aggiunto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, ma con un tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al 100 % vol.;

  5. non contiene coloranti;

  6. non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito;

  7. non contiene alcun altro ingrediente oltre a quelli indicati sopra ed acqua.

  8. Il titolo alcolometrico volumico minimo del London gin è di 37,5 % vol.

  9. Il termine London gin può includere o essere completato dal termine «dry».

In conclusione

Il numero di prodotti alcolici in commercio cresce ogni giorno (pensate che solo in Italia ci sono circa 800 produttori di Gin) a pari passo con l'innovazione tecnologica e le aspettative del consumatore. Per questo la Commissione e il Consiglio europeo continueranno ad aggiornare i Regolamenti disciplinando il settore delle bevande contribuendo a tutelare i produttori per permettere un commercio ed una concorrenza equa che a sua volta tutelerà il consumatore finale informandolo e proteggendolo dalle pratiche ingannevoli.







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